Capo III
Art. 22
Organismi di investimento collettivo in valori mobiliari: criteri di delega.
In vigore dal 27 gen 1991
1. L'attuazione delle direttive del Consiglio 85/611/CEE e 88/220/CEE deve avvenire nel rispetto dei seguenti principi:
a) introduzione dei fondi comuni di natura statutaria, costituiti sotto froma di società per azioni a capitale variabile, e sottoposizione degli stessi ad una disciplina conforme ai principi contenuti nella legge 23 marzo 1983, n. 77, per quanto riguarda il grado di tutela del risparmiatore e, in quanto compatibili, per quanto attiene al sistema e agli organi di controllo pubblico;
b) soppressione del divieto di negoziare valori mobiliari oltre i termini della liquidazione mensile di borsa e di operare a premio e a riporto, e attribuzione alla Banca d'Italia del potere di limitare la tipologia delle operazioni e dei contratti che le società possono porre in essere nell'esercizio dell'attività di gestione, con provvedimento motivato, in relazione all'andamento del mercato e alla necessità di garantire la stabilità degli intermediari;
c) attribuzione alle autorità preposte alla vigilanza della facoltà di fissare, ai sensi dell' della legge 23 marzo 1983, n. 77, i limiti di investimento in valori mobiliari dello stesso emittente entro la misura massima prevista dalla direttiva anche con riferimento all'acquisto di quote di fondi collegati;
d) sostituzione del prospetto trimestrale di cui all' della legge 23 marzo 1983, n. 77, con una relazione semestrale;
e) innalzamento del limite di indebitamento dal 5 fino al 10 per cento del patrimonio del fondo ed introduzione del principio della temporaneità dello stesso, secondo criteri stabiliti dalla Banca d'Italia;
f) attribuzione al Ministro del tesoro, sentite la Banca d'Italia e la Commissione nazionale per le società e la borsa, del potere di constatare con decisione motivata la non confermità alle disposizioni della direttiva di singoli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari costituiti nei paesi delle Comunità europee che intendano collocare in Italia le proprie quote, anche con riferimento alla disciplina delle prestazioni assicurate ai partecipanti;
g) eliminazione del divieto, posto per società ed enti aventi per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali, di partecipare a fondi comuni e alla conseguente regolamentazione del regime fiscale;
h) disciplina autorizzatoria ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148, e disciplina dei controlli conforme al vigente ordinamento, per gli organismi esteri di investimento collettivo in valori mobiliari non rientranti nell'applicazione delle direttive, con riferimento alle caratteristiche giuridiche ed operative, all'esistenza di adeguate forme di vigilanza nel paese dove essi hanno sede e di una stabile rappresentanza in Italia, alla designazione di un istituto nazionale delegato al regolamento delle operazioni e alla custodia dei beni in Italia;
i) adeguamento della disciplina tributaria dei fondi comuni ai fini della eliminazione dei fenomeni di doppia imposizione interna e internazionale e della introduzione di procedure idonee a consentire la cognizione di dati e di informazioni necessari all'accertamento.
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Prourn:nir:stato:legge:1990-12-29;428#art-22