Capo III
Art. 25
Assicurazione per interventi di assistenza: criteri di delega.
In vigore dal 27 gen 1991
1. L'attuazione della direttiva del Consiglio 84/641/CEE dovrà avvenire nel rispetto dei seguenti criteri:
a) dovranno essere previsti idonei controlli dei mezzi diretti e indiretti quanto a personale e attrezzature, compresa la qualificazione del personale medico, di cui le imprese dispongono nel ramo;
b) anche l'attività di assistenza alle persone in difficoltà in circostanze diverse da quelle di cui all' della direttiva sarà sottoposta, nell'ambito del territorio nazionale, al regime attuativo della direttiva del Consiglio 73/239/CEE;
c) saranno concesse le dilazioni previste dagli della direttiva;
d) per l'imposta sul contratto di assicurazione nel ramo sarà applicata l'aliquota fiscale del 10 per cento.
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Prourn:nir:stato:legge:1990-12-29;428#art-25