Capo IV
Art. 27
Assicurazione tutela giudiziaria: criteri di delega.
In vigore dal 27 gen 1991
1. L'attuazione della direttiva del Consiglio 87/344/CEE dovrà avvenire enl rispetto dei seguenti criteri:
a) sarà previsto che, ove la garanzia della tutela giudiziaria formi oggetto di una parte distinta di una unica polizza, questa, oltre alla indicazione del contenuto della garanzia giudiziaria, contenga quelle del corrispondente premio;
b) sarà consentito alle imprese di optare o per la gestione sinistri da parte di personale autonomo o da parte di un ufficio liquidazione sinistri gestito da personale autonomo o per la scelta dell'avvocato;
c) verrà previsto l'esonero dall'obbligo di indicare nel contratto la scelta dell'avvocato, quando ricorrano le condizioni previste dall', comma 1, della direttiva.
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Prourn:nir:stato:legge:1990-12-29;428#art-27