Capo III

Art. 23

Abrogato

Fondi propri degli enti creditizi: criteri di delega.

In vigore dal 1 gen 1994
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 1993, N. 385

Note all'articolo

  • Il D.LGS. 1 settembre 1993, n. 385 ha disposto (con l'art. 161, comma 2) che il presente articolo continua ad essere applicato fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti emanati dalle autorita' creditizie ai sensi del suindicato D.Lgs. 385/1993.

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urn:nir:stato:legge:1990-12-29;428#art-23

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Fondi propri degli enti creditizi: criteri di delega. (Art. 23 Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee. (Legge comunitaria per il 1990).) — Testo vigente | Portale Normativo