Capo III
Art. 23
AbrogatoFondi propri degli enti creditizi: criteri di delega.
In vigore dal 1 gen 1994
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 1993, N. 385
Note all'articolo
- Il D.LGS. 1 settembre 1993, n. 385 ha disposto (con l'art. 161, comma 2) che il presente articolo continua ad essere applicato fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti emanati dalle autorita' creditizie ai sensi del suindicato D.Lgs. 385/1993.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1990-12-29;428#art-23