Capo III
Art. 19
Ammissione di valori mobiliari alla quotazione ufficiale di una borsa valori: criteri di delega.
In vigore dal 27 gen 1991
1. L'attuazione della direttiva del Consiglio 97/345/CEE e, per le parti non attuate dalla legge 4 giugno 1985, n. 281, delle direttive del Consiglio 79/279/CEE e 80/390/CEE deve avvenire nel rispetto dei seguenti principi:
a) sarà previsto:
1) che i soggetti che emettono valori mobiliari ammessi alla quotazione ufficiale di borsa pongano a disposizione del pubblico i bilanci consolidati e non consolidati che essi redigono;
2) che le disposizioni di attuazione della direttiva del Consiglio 79/279/CEe non si applichino ai valori mobiliari emessi dagli Stati membri delle Comunità europee e dai loro enti locali;
3) che il Ministro del tesoro, con propri decreti, disciplini la quotazione dei titoli emessi da Stati, loro enti locali e da enti internazionali di carattere pubblico, determinando le condizioni, i requisiti e le modalità di ammissione, nonché gli obblighi da essa derivanti;
b) sarà attribuito alla Commissione nazionale per le società e la borsa il potere di stabilire con regolamento:
1) salvo quanto previsto alla lettera a) e limitandoli al minimo consentito dalle direttive, gli obblighi di informazione, ivi compreso quello di redigere e pubblicare un prospetto informativo, ed i requisiti per l'ammissione alla quotazione relativamente alle obbligazioni garantite dallo Stato ed agli altri titoli, per i quali la legge prevede la quotazione di diritto, determinando tali requisiti al solo fine di assicurare un regolare andamento del mercato di tali titoli e fissando le relative procedure con il potere di sospendere o revocare tale quotazione quando lo richieda l'esigenza di tutela del pubblico risparmio;
2) gli obblighi di informazione più severi o supplementari rispetto a quelli elencati negli schemi C e D della direttiva del Consiglio 79/279/CEE per i soggetti che emettono valori mobiliari ammessi alla quotazione ufficiale di borsa;
3) i modi, i termini ed eventualmente la lingua, oltre quella italiana, in cui i soggetti che emettono titoli quotati in borsa, anche diversi dalle azioni e dalle obbligazioni, devono porre a disposizione del pubblico i documenti e le informazioni di cui al numero 2) ed agli schemi C e D della suddetta direttiva;
c) sarà attribuito alla Commissione nazionale per le società e la borsa il potere di stabilire, con regolamento da adottare d'intesa con gli organi di vigilanza previsti dalla legge, in quali casi, ricorrendo il pericolo che dalla diffusione della notizia possa derivare un danno grave e ingiustificato all'emittente o ad interessi pubblici essenziali, la stessa Commissione abbia facoltà di accordare deroghe di carattere generale e dispense speciali agli obblighi di informazione di cui ai numeri 2) e 3) della lettera b).
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