Capo III

Art. 21

Pubblicazione del prospetto per l'offerta pubblica di valori mobiliari: criteri di delega.

In vigore dal 27 gen 1991
1. L'attuazione della direttiva del Consiglio 89/298/CEE deve avvenire nel rispetto dei seguenti principi: a) previsione che qualsiasi annuncio pubblicitario riguardante un'operazione di sollecitazione del pubblico risparmio assicuri trasparenza e correttezza dell'informazione sulla base dei criteri di massima stabiliti dalla Commissione nazionale per le società e la borsa; b) previsione che la Commissione nazionale per le società e la borsa richieda che l'ultimo bilancio approvato del soggetto emittente i valori mobiliari, cui l'offerta si riferisce, sia certificato da parte di una società di revisione iscritta all'albo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136; c) riconoscimento del prospetto informativo approvato dall'autorità competente di un altro Stato membro; d) conferma dell'esclusione già prevista dall' della legge 23 marzo 1983, n. 77, per i valori mobiliari emessi o garantiti dallo Stato e per i titoli emessi dalle aziende e dagli istituti di credito nell'attività di raccolta del risparmio per l'esercizio del credito.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1990-12-29;428#art-21

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Pubblicazione del prospetto per l'offerta pubblica di valori mobiliari: criteri di delega. (Art. 21 Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee. (Legge comunitaria per il 1990).) — Testo vigente | Portale Normativo