Capo III
Art. 21
Pubblicazione del prospetto per l'offerta pubblica di valori mobiliari: criteri di delega.
In vigore dal 27 gen 1991
1. L'attuazione della direttiva del Consiglio 89/298/CEE deve avvenire nel rispetto dei seguenti principi:
a) previsione che qualsiasi annuncio pubblicitario riguardante un'operazione di sollecitazione del pubblico risparmio assicuri trasparenza e correttezza dell'informazione sulla base dei criteri di massima stabiliti dalla Commissione nazionale per le società e la borsa;
b) previsione che la Commissione nazionale per le società e la borsa richieda che l'ultimo bilancio approvato del soggetto emittente i valori mobiliari, cui l'offerta si riferisce, sia certificato da parte di una società di revisione iscritta all'albo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136;
c) riconoscimento del prospetto informativo approvato dall'autorità competente di un altro Stato membro;
d) conferma dell'esclusione già prevista dall' della legge 23 marzo 1983, n. 77, per i valori mobiliari emessi o garantiti dallo Stato e per i titoli emessi dalle aziende e dagli istituti di credito nell'attività di raccolta del risparmio per l'esercizio del credito.
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Prourn:nir:stato:legge:1990-12-29;428#art-21