Capo IV
Art. 26
Assicurazione crediti: criteri di delega.
In vigore dal 27 gen 1991
1. L'attuazione della direttiva del Consiglio 87/343/CEE dovrà avvenire nel rispetto dei seguenti criteri:
a) verrà posto a carico di tutte le imprese che esercitano le assicurazioni del credito l'obbligo di costituire la riserva di compensazione;
b) verrà prescelto il metodo di calcolo della riserva di compensazione indicato al punto D, metodo n. 1, dell'allegato alla direttiva;
c) alla data di entrata in vigore del decreto legislativo, cesserà l'obbligo di integrazione delle riserve tecniche previsto per le assicurazioni del credito dall' della legge 10 giugno 1978, n. 295.
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Prourn:nir:stato:legge:1990-12-29;428#art-26