Capo XI

Art. 66

Controlli ed ispezioni veterinarie: criteri di delega.

In vigore dal 27 gen 1991
1. L'attuazione delle direttive del Consiglio 85/73/CEE 86/609/CEE, 88/320/CEE, 88/409/CEE e 89/662/CEE dovrà stabilire modalità idonee a garantire la tutela della salute umana e la sanità del patrimonio zootecnico e relative produzioni, nonché l'efficacia e la tempestività delle procedure di vigilanza la semplificazione, dei sistemi di controllo necessari, anche mediante atti di indennizzo e di coordinamento alle regioni ai fini del riordino dei servizi veterinari previsto dall' della legge 23 dicembre 1978, n. 833, secondo i criteri in esso contemplati. 2. Gli atti di indirizzo e di coordinamento di cui al comma 1 prevederanno, fra l'altro, la ripartizione del servizio veterinario in aree funzionali e la distribuzione dei servizi veterinari nell'ambito della regione sulla base dei criteri di organicità, razionalità ed economicità.
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