Capo IX

Art. 61

Imballaggi preconfezionati criteri di delega.

In vigore dal 27 gen 1991
1. L'attuazione della direttiva del Consiglio 87/356/CEE dovrà prevedere un congruo termine atto a consentire la commercializzazione, fino ad esaurimento delle scorte, dei preimballaggi immessi sul mercato prima della attuazione della direttiva in quantità nominali non conformi a quelle previste dalla direttiva medesima. 2. L'attuazione della direttiva del Consiglio 88/316/CEE dovrà prevedere che sia consentita la commercializzazione fino all'esaurimento delle scorte dei preimballaggi aventi contenuti nominali già ammessi a titolo transitorio.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1990-12-29;428#art-61

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Imballaggi preconfezionati criteri di delega. (Art. 61 Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee. (Legge comunitaria per il 1990).) — Testo vigente | Portale Normativo