Capo IX
Art. 61
Imballaggi preconfezionati criteri di delega.
In vigore dal 27 gen 1991
1. L'attuazione della direttiva del Consiglio 87/356/CEE dovrà prevedere un congruo termine atto a consentire la commercializzazione, fino ad esaurimento delle scorte, dei preimballaggi immessi sul mercato prima della attuazione della direttiva in quantità nominali non conformi a quelle previste dalla direttiva medesima.
2. L'attuazione della direttiva del Consiglio 88/316/CEE dovrà prevedere che sia consentita la commercializzazione fino all'esaurimento delle scorte dei preimballaggi aventi contenuti nominali già ammessi a titolo transitorio.
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