Capo IX
Art. 60
Omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi
In vigore dal 27 gen 1991
1. L' della legge 10 febbraio 1982, n. 38, è sostituito dal seguente:
" - 1. In attesa dell'integrale applicazione dell'omologazione comunitaria prevista dalla legge 27 dicembre 1973, n. 942, il Ministero dei trasporti riconosce la validità delle prove prescritte dalle legislazioni nazionali degli altri Stati membri della Comunità economica europea, purchè assicurino un livello di sicurezza equivalente a quello richiesto dalla legge italiana e vengano effettuate dagli organi governativi o da laboratori autorizzati nei singoli Stati e, in quest'ultimo caso, siano convalidate dalle rispettive amministrazioni.
2. Il Ministro dei trasporti, con proprio decreto e a condizione di reciprocità, può riconoscere la validità delle prove prescritte dalle legislazioni nazionali di Stati non appartenenti alla Comunità economica europea, che vengano effettuate dagli organi governativi o da laboratori già autorizzati nei singoli Paesi ad effettuare prove di omologazione CEE, purchè, in quest'ultimo caso, siano convalidate dalle rispettive amministrazioni".
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1990-12-29;428#art-60