Capo VIII
Art. 50
Requisiti dei prodotti alimentari e dei materiali e degli oggetti destinati a venire a contatto con gli alimenti: criteri di delega.
In vigore dal 27 gen 1991
1. L'attuazione delle direttive del Consiglio 88/388/CEE, 89/109/CEE e 89/398/CEE dovrà:
a) prevedere idonee garanzie a tutela della salute umana nel rispetto delle scadenze e dei divieti stabiliti;
b) stabilire efficaci misure per i controlli alla produzione e alla vendita;
c) assicurare l'idoneità tecnica delle strutture di produzione;
d) prevedere, ove necessario, l'autorizzazione alla produzione ed alla immissione in commercio dei prodotti destinati ad un'alimentazione particolare;
e) prevedere che eventuali norme integrative e di esecuzione siano emanate in via regolamentare ai sensi dell' della legge 23 agosto 1988, n. 400.
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Prourn:nir:stato:legge:1990-12-29;428#art-50