Capo VI
Art. 45
Etichettatura, presentazione e pubblicità dei prodotti: criteri di delega.
In vigore dal 27 gen 1991
1. L'attuazione delle direttive del Consiglio 89/395/CEE e 89/396/CEE avverrà nel rispetto dei seguenti criteri:
a) le disposizioni già dettate dal decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1982, n. 322, saranno adeguate per tener conto della normativa sopravvenuta in materia di produzione, commercio, controllo e vigilanza sui prodotti alimentari, eliminando il riferimento ai prodotti destinati ad un'alimentazione particolare, abrogando espressamente le disposizioni in contrasto con quelle introdotte in attuazione delle direttive ed abrogando o modificando quelle che siano in contrasto col principio della libera circolazione delle merci;
b) il significato dei termini menzionati nelle direttive sarà precisato in quanto necessario per una maggiore tutela del consumatore;
c) le normative concernenti lotti o partite di prodotti saranno coor- dinate allo scopo di prevedere regole uniche per tutte le finalità; ai fini dei controlli comunitari, se necessario, le modalità di determinazione o individuazione del lotto verranno stabilite con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
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Prourn:nir:stato:legge:1990-12-29;428#art-45