Capo V
Art. 40
Riconoscimento della natura privilegiata dei crediti CECA.
In vigore dal 27 gen 1991
1. Dopo l'articolo 2783 del codice civile è inserito il seguente:
"Art. 2783-bis - (Crediti derivanti dall'applicazione dei prelievi di cui agli del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio). - I crediti derivanti dall'applicazione dei prelievi di cui agli del Trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, nonché dalle relative maggiorazioni di mora, sono equiparati, ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente capo, ai crediti dello Stato per l'imposta sul valore aggiunto".
2. L'articolo 2783-bis del codice civile si applica anche ai crediti sorti anteriormente alla sua entrata in vigore ed anche se siano già stati fatti valere, purchè la procedura esecutiva o concorsuale sia, alla stessa data, ancora in corso.
3. I titolari dei crediti privilegiati, intervenuti nell'esecuzione o ammessi al passivo fallimentare in data anteriore a quella di entrata in vigore dell'articolo 2783-bis del codice civile, possono contestare l'esistenza o l'ammontare o la prelazione dei crediti che, per effetto dello stesso articolo, vengano anteposti ai loro crediti proponendo opposizione a norma dell'articolo 512 del codice di
procedura civile, fino alla distribuzione della somma
ricavata dalla vendita, oppure l'impugnazione della somma ricavata dalla vendita, oppure l'impugnazione prevista dall'articolo 100 delle disposizioni sulla disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa, approvate con regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, fino a che il giudice competente non abbia reso esecutivo il riparto finale, secondo le norme contenute nello stesso decreto.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1990-12-29;428#art-40