Capo VI

Art. 41

Divieto della pubblicità ingannevole: criteri di delega.

In vigore dal 27 gen 1991
1. L'attuazione della direttiva del Consiglio 84/450/CEE deve avvenire nel rispetto dei seguenti principi: a) prevedere la competenza di una Autorità garante sia per la sospensione che per il divieto della pubblicità ingannevole che per l'adozione dei provvedimenti necessari per l'eliminazione degli effetti; b) prevedere la legittimazione ad adire l'Autorità da parte dei concorrenti, dei consumatori e delle loro associazioni, del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato nonché degli altri soggetti pubblici interessati anche su denuncia del pubblico; c) prevedere il ricorso giurisdizionale avverso le decisioni defini- tive adottate dall'Autorità avanti il giudice amministrativo nell'esercizio della sua giurisdizione esclusiva; d) garantire l'osservanza dei provvedimenti dell'Autorità prevedendo l'arresto sino a tre mesi e l'ammenda sino a cinque milioni in caso di inotemperanza dell'operatore pubblicitario ed adeguante sanzioni amministrative a carico del proprietario del mezzo di diffusione del messaggio pubblicitario che non permette l'identificazione dell'operatore; e) valorizzazione gli organismi volontari ed autonomi di autodisciplina e la loro funzione preventiva prevedendo la sospensione della procedura avanti l'Autorità per un periodo non superiore a trenta giorni, in caso di ricorso avanti l'organo di autodisciplina; f) regolare la pubblicità comparativa fissandone i limiti di ammissibilità, con esclusione di ogni forma di pubblicità ingannevole o sleale; g) riordinare le vigenti disposizioni relative alla pubblicità di particolari categorie di prodotti; h) prevedere che in via regolamentare siano emanate disposizioni rel- ative alla pubblicità di alcune categorie di prodotti o a particolari modalità di vendita e promozione, che non siano già oggetto di disciplina normativa; i) fare salva la giurisdizione del giudice ordinario in materia di atti di concorrenza sleale, a norma dell'articolo 2598 del codice civile.
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