Art. 39

LEGGE 29 dicembre 1990, n. 428

In vigore dal 27 gen 1991
(Attuazione della direttiva del Consiglio 84/386/CEE sull'applicazione dell'IVA sulla locazione di beni mobili materiali diversi dai mezzi di trasporto). 1. Le lettere d) ed e) del quarto comma dell' del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono sostituite dalla seguente: "d) le prestazioni derivanti da contratti di locazione anche finanziaria, noleggio e simili di beni mobili materiali diversi dai mezzi di trasporto, le prestazioni di servizi indicate al numero 2) del secondo comma dell', le prestazioni pubblicitarie, di consulenza e assistenza tecnica o legale, comprese quelle di formazione e di addestramento del personale, di elaborazione e fornitura di dati e simili, le prestazioni relative ad operazioni bancarie, finanziarie e assicurative e quelle relative a prestiti di personale, nonchè le prestazioni di intermediazione inerenti alle suddette prestazioni e quelle inerenti all'obbligo di non esercitarle, si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando sono rese a soggetti domiciliati nel territorio stesso o a soggetti ivi residenti che non hanno stabilito il domicilio all'estero e quando sono rese a stabili organizzazioni in Italia di soggetti domiciliati o residenti all'estero, a meno che non siano utilizzate fuori dalla Comunità economica europea". 2. Le lettere f) e g) del quarto comma dell' del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, diventano, rispettivamente, lettere e) ed f). Note all': - La direttiva 84/386 CEE è stata pubblicata in G.U.C.E. n. L. 208 del 3 agosto 1984. - Per il D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, vedi nota precedente. - L', lettere d) ed e), recitava: "d) le prestazioni derivanti da contratti di locazione, noleggio e simili di beni mobili materiali diversi dai mezzi di trasporto si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando il bene, che ne forma oggetto è utilizzato nel territorio stesso; e) le prestazioni di servizi indicate al n. 2, dell' le prestazioni pubblicitarie, di consulenza tecnica o legale, di elaborazione e fornitura di dati e simili, le prestazioni relative ad operazioni bancarire, finanziarie, e assicurative e quelle relative a prestito di personale, nonchè le prestazioni di intermediazione inerenti alle suddette prestazioni e quelle inerenti all'obbligo di non esercitarle, si considerano effettuate nel territorio dello Stato, quando sono rese a soggetti domiciliati nel territorio stesso o a soggetti ivi residenti che non abbiano stabilito il domicilio all'estero e quando sono rese a stabili organizzazioni in Italia di soggetti domiciliati e residenti all'estero, a meno che non siano utilizzate fuori della Comunità economica europea".
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