Capo VI
Art. 42
Attuazione della direttiva del Consiglio 85/577/CEE relativa ai contratti negoziati fuori dai locali commerciali: criteri di delega.
In vigore dal 27 gen 1991
1. L'attuazione della direttiva del Consiglio 85/577/CEE avverrà nel rispetto dei seguenti principi:
a) le garanzie previste dalla disciplina dettata dalla direttiva saranno estese ad altre vendite negoziate fuori dei locali commerciali, quali le vendite in area pubblica o aperta al pubblico stipulate mediante sottoscrizione di nota d'ordine; quelle effettuate per televisione o per mezzo di altri strumenti audiovisivi; quelle concluse in base a cataloghi del commerciante, anche se il consumatore ha avuto modo di consultarli senza la presenza d'un rappresentante del commerciante; quelle stipulate durante una visita dell'operatore commerciale, anche se avvenuta su espressa richiesta del consumatore;
b) per tutte le controversie civili derivanti dall'applicazione delle norme dettate dal decreto legislativo sarà prevista la competenza territoriale inderogabile del giudice del luogo di residenza o di domicilio del conusmatore se ubicati nel territorio dello Stato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1990-12-29;428#art-42