Capo VI
Art. 44
Prezzi dei prodotti: criteri di delega.
In vigore dal 27 gen 1991
1. L'attuazione delle direttive del Consiglio 88/314/CEE e 88/315/CEE avverrà in base al criterio di estendere, per i prezzi dei prodotti alimentari, l'obbligo di indicare anche il prezzo per unità di misura a tutti i prodotti preconfezionati in quantità prestabilite, fatte salve le deroghe espressamente previste dalla predetta direttiva del Consiglio 88/315/CEE e dalle altre disposizioni in materia.
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Prourn:nir:stato:legge:1990-12-29;428#art-44