Capo VI
Art. 43
Prodotti che per l'aspetto ingannevole sono pericolosi per la salute e la sicurezza: criteri di delega.
In vigore dal 27 gen 1991
1. L'attuazione della direttiva del Consiglio 87/357/CEE dovrà prevedere il divieto di fabbricazione, commercializzazione, esportazione ed importazione dei prodotti considerati dalle disposizioni comunitarie e disciplinerà le forme di controllo sull'osservanza del divieto.
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Prourn:nir:stato:legge:1990-12-29;428#art-43