Capo V

Art. 34

Modifiche al regime fiscale degli spiriti. Cauzione.

In vigore dal 27 gen 1991
(Modifiche al regime fiscale degli spiriti. Cauzione). 1. L' della legge 11 maggio 1981, n. 213, è sostituito dal seguente: ". - 1. Gli importatori dai Paesi appartenenti alle Comunità europee e dai Paesi terzi, individuati ai sensi del comma 7, di bevande alcoliche prodotte in detti Paesi, possono essere autorizzati ad acquistare contrassegni di Stato da applicare ai recipienti contenenti i suindicati prodotti prima della loro presentazione in dogana per l'importazione. 2. L'autorizzazione è subordinata alla prestazione di una cauzione il cui importo va determinato, in relazione al quantitativo di prodotto da importare, mediante applicazione della aliquota della sovrimposta di confine vigente al momento dell'acquisto dei contrassegni sugli alcoli di prima categoria e con riguardo ad un contenuto alcolico non inferiore a 40 gradi. 3. È conservata la facoltà di concedere l'esonero dalla prestazione della cauzione di cui all' della legge 15 dicembre 1971, n. 1161. 4. La cauzione resta in tutto o in parte definitivamente incamerata all'erario qualora nel termine di sei mesi dalla data di acquisto dei contrassegni la merce non sia stata presentata in dogana per l'importazione o non si sia provveduto alla restituzione dei contrassegni non utilizzati per qualsiasi motivo. Per i contrassegni riconsegnati non compete alcun rimborso dell'importo pagato. 5. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le modalità di applicazione delle disposizioni del presente articolo. 6. Per quanto non espressamente previsto si applicano le disposizioni del testo unico delle disposizioni di carattere legislativo concernenti l'imposta di fabbricazione degli spiriti, approvato con decreto ministeriale 8 luglio 1924, e successive modificazioni. 7. Sulla base degli specifici accordi conclusi con l'Italia in materia di mutua assistenza amministrativa o di quelli conclusi con le Comunità europee in materia di associazione o di cooperazione, il Ministro delle finanze determina, con proprio decreto, i Paesi terzi alle Comunità europee ai quali si applicano le disposizioni del presente articolo".
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1990-12-29;428#art-34

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Modifiche al regime fiscale degli spiriti. Cauzione. (Art. 34 Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee. (Legge comunitaria per il 1990).) — Testo vigente | Portale Normativo