Capo VIII
Art. 51
Norme sulla commercializzazione del miele.
In vigore dal 27 gen 1991
1. Alla legge 12 ottobre 1982, n. 753, sono apportate le modifiche seguenti:
a) il secondo comma dell' è sostituito dai seguenti:
"Un miele di produzione comunitaria miscelato con miele di produzione extracomunitaria deve essere commercializzata con la denominazione: "Miscela di mieli comunitari ed extracomunitari".
La miscela di produzione di soli Paesi extracomunitari deve essere commercializzata con la denominazione: "Miscela di mieli extracomunitari".
I mieli di produzione extracomunitaria provenienti da un solo Paese devono riportare l'indicazione: "Miele extracomunitario".
Inoltre per il miele di produzione extracomunitaria, commercializzato tal quale o miscelato con miele di produzione comnitaria, va incaricato il Paese di produzione extracomunitaria, oltre alle indicazioni di cui all', terzo comma";
b) il terzo comma dell' è soppresso;
c) nel primo comma dell' il termine "concerto" è sostituito con il termine "intesa";
d) nel primo comma dell' le parole "a norma dell' della legge 30 aprile 1962, n. 283" sono soppresse;
e) la lettera d) del terzo comma dell' è soppressa;
f) nel numero 1) del quarto comma dell' dopo le parole "all'origine botanica", sono inserite le parole "millefiori compreso";
g) il numero 3) del quarto comma dell' è sostituito dal seguente:
"3) l'indicazione "vergine integrale" per il miele prodotto nei Paesi della Comunità, quando non sia sottoposto ad alcun trattamento termico di conservazione e possegge i requisiti chimici, chimicofisici o biologici naturali definiti nel decreto di cui all'. Per tale miele è obbligatorio apporre sulle confezioni e sull'etichetta l'indicazione relativa alla data di produzione e al termine minimo di conservazione";
h) il sesto comma dell' è sostituito dal seguente:
"Con proprio decreto il Ministro dell'agricoltura e delle foreste stabilisce le modalità per la tenuta di un registro di carico e scarico da parte di chi importa o utilizza miele di produzione extracomunitaria per la vendita sul mercato nazionale, qualora sia contenuto in recipiente di peso netto pari o superiore a 10 kg., e stabilisce inoltre le modalità per la tenuta di un registro dal quale risultino le operazioni di miscelazione di detto miele.";
i) l' è sostituito dal seguente:
" - 1. Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, di intesa con il Ministero della sanità e con il Ministero dell'industria, del commercio, e dell'artigianato, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, cura la pubblicazione delle metodiche ufficiali di analisi per il miele e stabilisce le caratteristiche fisico-chimiche, microscopiche e organolettiche dei principali tipi di miele nazionale, del miele vergine integrale nonché le condizioni ed i requisiti per l'ottenimento di eventuali marchi di qualità".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:1990-12-29;428#art-51