Art. 18

LEGGE 31 maggio 1990, n. 128

In vigore dal 4 giu 1990
1. È prorogato al 31 dicembre 1990 il termine del 31 dicembre 1989 previsto dall', comma 1, della legge 10 febbraio 1989, n. 48. Entro tale termine il servizio antincendi sarà definitivamente assunto dagli enti concessionari o dai gestori. Nota all': - Il testo dell', comma 1, della citata legge n. 48/1989 (v. nelle note all'art. 1) è il seguente: "1. È prorogato al 31 dicembre 1989 il termine del 31 dicembre 1988 previsto dal comma 1 dell' del decreto-legge 29 dicembre 1987, n. 534, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 47, relativo alla prestazione del servizio antincendi da parte dell'amministrazione militare negli aeroporti di Firenze-Peretola, Grosseto, Roma-Urbe e Taranto e da parte del Corpo nazionale dei vigili del fuoco negli aeroporti di Pescara e Villanova d'Albenga".
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