Art. 15

LEGGE 31 maggio 1990, n. 128

In vigore dal 4 giu 1990
1. All'articolo 1, comma 1, della legge 17 febbraio 1987, n. 80, le parole: "per un periodo non superiore a tre anni" sono sostituite dalle seguenti: "per un periodo non superiore a quattro anni". Nota all': - Il testo dell'art. 1, comma 1, della legge 17 febbraio 1987, n. 80/1987 (Norme straordinarie per l'accelerazione dell'esecuzione di opere pubbliche), così come modificato dalla presente legge, è il seguente: "1. Per l'accelerazione dei propri programmi di costruzione, le amministrazioni statali, le regioni, le aziende autonome, gli enti locali e gli enti pubblici non economici hanno facoltà, per un periodo non superiore a quattro anni dall'entrata in vigore della presente legge, di affidare in concessione unitariamente, con la procedura stabilita dal successivo , la redazione dei progetti, le eventuali attività necessarie per l'acquisizione delle aree e degli immobili, l'esecuzione delle opere nonchè la loro eventuale manutenzione ad imprese di costruzione, loro consorzi e raggruppamenti temporanei".
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