Art. 11
LEGGE 31 maggio 1990, n. 128
In vigore dal 4 giu 1990
1. I termini di cui all'articolo 25 della legge 3 gennaio 1978, n. 1, riguardanti l'efficacia dei piani regolatori delle aree e dei nuclei di sviluppo industriale, sono prorogati al 31 dicembre 1990.
Nota all':
- Il testo dell'art. 25 della legge n. 1/1978 (Accelerazione delle procedure per l'esecuzione di opere pubbliche e di impianti e costruzioni industriali) è il seguente:
"Art. 25 (Efficacia dei piani regolatori delle aree e nuclei di sviluppo industriali). - Agli effetti del primo ed ultimo comma dell'art. 147 del testo unico approvato con D.P.R. 30 giugno 1967, n. 1523, i vincoli di destinazione previsti dai piani regolatori delle aree e dei nuclei di sviluppo industriale hanno efficacia per la durata di dieci anni a decorrere dalla data del decreto di approvazione.
I piani la cui data di approvazione risalga ad oltre un decennio hanno efficacia fino ad un triennio dalla data di entrata in vigore della presente legge; quelli approvati da meno di un decennio conservano efficacia per un decennio e comunque per un periodo non inferiore al triennio dalla predetta data".
Storico versioni
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