Art. 13

LEGGE 31 maggio 1990, n. 128

In vigore dal 4 giu 1990
1. Sono ulteriormente prorogati al 31 dicembre 1990 l'attività ed il funzionamento dell'Ispettorato generale per le zone colpite dai terremoti del gennaio 1968, di cui all'articolo 17 della legge 7 marzo 1981, n. 64, prorogati da ultimo dall', comma 1, della legge 10 febbraio 1989, n. 48. 2. Alla spesa derivante dall'attuazione del comma 1, valutata in lire 800 milioni per l'anno 1990, si provvede mediante utilizzo delle disponibilità iscritte sul capitolo 9051 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per lo stesso anno, che all'uopo sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere assegnate agli appositi capitoli per le finalità di cui al comma 1. Nota all': - Il testo dell'art. 17 della legge n. 64/1981 (Ulteriori finanziamenti per l'opera di ricostruzione delle zone del Belice distrutte dal terremoto del gennaio 1968) è il seguente: "Art. 17. - Il funzionamento dell'Ispettorato generale per le zone colpite dai terremoti del gennaio 1968, istituito con l'art. 16 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 241, è ulteriormente prorogato fino a quando non sarà provveduto alla riforma dell'Amministrazione dei lavori pubblici e comunque non oltre il 31 dicembre 1983".
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