Art. 19

LEGGE 31 maggio 1990, n. 128

In vigore dal 4 giu 1990
1. L' della legge 10 febbraio 1989, n. 48, è sostituito dal seguente: ". - 1. Il termine di centottanta giorni per il rilascio del nulla-osta provvisorio di prevenzione incendi, da parte dei comandi provinciali dei vigili del fuoco, previsto dal quinto comma dell' della legge 7 dicembre 1984, n. 818, modificato dall'articolo 1- bis del decreto-legge 21 giugno 1985, n. 288, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 407, decorre improrogabilmente dal 1 gennaio 1991". Nota all': - Il testo del quinto comma dell' della legge n. 818/1984 (Nullaosta provvisorio per le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, modifica degli della legge 4 marzo 1982, n. 66, e norme integrative dell'ordinamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco), modificato dall'art.-1 bis del D.L. n. 288/1985, è il seguente: "Il nullaosta provvisorio deve essere rilasciato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza e produce, durante il periodo della sua validità, gli stessi effetti del certificato di prevenzione incendi. Nelle more del rilascio del nullaosta provvisorio è consentita la prosecuzione dell'attività soggetta al controllo di prevenzione incendi".
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