Art. 24
LEGGE 31 maggio 1990, n. 128
In vigore dal 4 giu 1990
1. Il termine di cui al comma 2 dell' del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 10, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1987, n. 119, recante disposizioni urgenti in materia di scarichi dei frantoi oleari, prorogato dall'articolo 6-quater del decreto-legge 30 giugno 1989, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1989, n. 288, è prorogato al 31 marzo 1991.
Note all':
- Il testo dell', comma 2, del D.L. n. 10/1987 (Disposizioni urgenti in materia di scarichi dei frantoi oleari) è il seguente: "2. Gli scarichi degli impianti di molitura delle olive, che abbiano recapito sul suolo e siano stati autorizzati in base al presente decreto, devono in ogni caso essere adeguati ai limiti della tabella A allegata alla legge 10 maggio 1976, n. 319, entro il 30 giugno 1988".
- Per il D.L. n. 245/1989 si veda la precedente nota all'.
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