Art. 27
LEGGE 31 maggio 1990, n. 128
In vigore dal 5 giu 1991
1. Il termine del 31 dicembre 1989, fissato dall' della legge 18 luglio 1984, n. 370, riguardante l'efficacia delle norme sui servizi sociali a favore del personale del Ministero degli affari esteri impiegato presso l'Amministrazione centrale, è prorogato al 31 dicembre 1990.
2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, valutato in lire 2 miliardi per l'anno 1990, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo, all'uopo utilizzando l'accantonamento "Proroga della legge n. 370 del 1984, concernente norme sui servizi sociali a favore del personale del Ministero degli affari esteri impiegato presso l'Amministrazione centrale".
3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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