Art. 21
LEGGE 31 maggio 1990, n. 128
In vigore dal 4 giu 1990
1. È improrogabilmente fissato al 31 dicembre 1990 il termine previsto dall'aricolo 5 della legge 10 febbraio 1989, n. 48, relativo alle strutture ed ai materiali da impiegarsi nella costruzione di teatri, cinematografi ed altri locali di spettacolo in genere.
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