Art. 14

LEGGE 31 maggio 1990, n. 128

In vigore dal 4 giu 1990
1. Il termine di efficacia della legge 21 dicembre 1977, n. 967, concernente procedure eccezionali per lavori urgenti e indifferibili negli istituti penitenziari, è improrogabilmente fissato al 31 dicembre 1990.
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