Art. 8

LEGGE 31 maggio 1990, n. 128

In vigore dal 5 giu 1991
1. Il termine previsto, da ultimo, dall', comma 2, del decreto-legge 29 dicembre 1987, n. 534, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 47, concernente l'accoglimento delle domande di concessione ad edificare in presenza delle condizioni previste dall', primo comma, del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94, è fissato al 31 dicembre 1990.
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