Art. 5

LEGGE 31 maggio 1990, n. 128

In vigore dal 2 mar 2001
1. Il termine del 31 dicembre 1989 previsto dall', comma 3, della legge 10 febbraio 1989, n. 48, relativo alla conferma in servizio del personale di cui all' della legge 28 ottobre 1986, n. 730, non ancora transitato nei ruoli speciali ad esaurimento di cui allo stesso della medesima legge 28 ottobre 1986, n. 730, e del personale di cui al comma 4 dell' della medesima legge 10 febbraio 1989, n. 48, è differito al 30 giugno 1990. Entro tale data devono comunque concludersi le procedure concorsuali in atto. 2. Al personale convenzionato ai sensi dell', comma 4, della legge 28 ottobre 1986, n. 730, come modificato dall' del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, nonchè al personale convenzionato dall'Ufficio speciale per l'attuazione degli interventi straordinari attribuiti al Presidente del Consiglio dei Ministri, si applicano le procedure per l'attuazione del principio di mobilità nell'ambito delle pubbliche amministrazioni. Il personale di cui al presente comma viene inquadrato in ruoli speciali ad esaurimento da istituirsi presso le amministrazioni di destinazione con le modalità ed i criteri fissati dall' della medesima legge 28 ottobre 1986, n. 730, e, comunque, entro il limite delle rispettive dotazioni organiche vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge. (4)
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