Art. 2

LEGGE 31 maggio 1990, n. 128

In vigore dal 5 dic 1993
1. È prorogato al 31 dicembre 1992 il termine del 31 dicembre 1989 indicato dall', comma 1, della legge 10 febbraio 1989, n. 48, per quanto concerne le modalità di attuazione delle opere di ricostruzione o di riparazione degli immobili di importo complessivo non superiore a 200 milioni, di cui all'articolo 9 del decreto-legge 20 novembre 1987, n. 474, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1988, n. 12. 2. Fino al 31 dicembre 1992 le modalità di attuazione di cui al comma 1 si applicano anche alle opere di ricostruzione o di riparazione degli immobili di cui al medesimo comma 1 di importo complessivo compreso tra lire 200 milioni e lire 300 milioni. 3. Limitatamente al comune di Napoli è prorogato al 31 dicembre 1990 il termine di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto-legge 20 novembre 1987, n. 474, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1988, n. 12, già differito da ultimo al 31 marzo 1989 dall' della legge 10 febbraio 1989, n. 48.
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