ConvenzioneTitolo III

Art. 22

In vigore dal 9 feb 1990
I funzionari consolari e gli impiegati consolari, come pure i membri delle loro famiglie con essi conviventi, sono esenti da ogni imposta o tassa personale e reale, statale, regionale o comunale, ad eccezione: a) delle imposte indirette che per loro natura sono normalmente incorporate nei prezzi delle merci o dei servizi; b) delle imposte e tasse sui beni immobili privati situati nel territorio dello Stato di residenza; c) delle imposte di successione e delle imposte sui trasferimenti di proprietÀ vigenti nello stato di residenza, con riserva delle disposizioni del paragrafo 2 dell'; d) delle imposte e tasse sui redditi privati, ivi compresi gli utili di capitale, che hanno la loro fonte nello Stato di residenza e delle imposte sul capitale prelevato sugli investimenti effettuati in imprese commerciali o finanziarie situate nello Stato di residenza; e) delle imposte e tasse percepite quale corrispettivo della prestazione di determinati servizi; f) delle imposte di registro, giudiziarie, d'ipoteca e di bollo, fatte salve le disposizioni di cui al paragrafo 3 dell'. 2. I membri del personale di servizio sono esenti da imposte e tasse sui salari che percepiscono dallo Stato d'invio per i loro servizi. 3. I membri dell'ufficio consolare che impiegano persone i cui emolumenti o salari non sono esenti dall'imposta sul reddito nello Stato di residenza devono conformarsi agli obblighi che le leggi e regolamenti di detto Stato impongono ai datori di lavoro in materia di riscossione dell'imposta sul reddito.
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