Convenzione›Titolo III
Art. 18
Esenzione dal regime di sicurezza sociale
In vigore dal 9 feb 1990
Esenzione dal regime di sicurezza sociale
1. I membri dell'ufficio consolare, per quanto riguarda i loro servizi resi allo Stato d'invio, come pure i membri della loro famiglia con essi conviventi e che non esercitano attività lucrativa, sono esenti dalle disposizioni di sicurezza sociale in vigore nello Stato di residenza, fatte salve le disposizioni del paragrafo 3 del presente articolo.
2. L'esenzione prevista al paragrafo i del presente articolo si applica anche ai membri del personale domestico che sono al servizio esclusivo dei membri dell'Ufficio consolare, a condizione che:
a) non siano cittadini, nÈ residenti permanenti dello Stato di
residenza; e
b) che siano sottoposti alle disposizioni di sicurezza sociale in vigore nello Stato d'invio o in uno Stato terzo.
3. I membri dell'Ufficio consolare, che hanno al loro servizio delle persone alle quali non si applica l'esenzione prevista al paragrafo 2 del presente articolo, devono osservare gli obblighi che le disposizioni di sicurezza sociale dello Stato di residenza impongono al datore di lavoro.
4. L'esenzione prevista ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo non esclude la partecipazione su base volontaria al regime di sicurezza sociale dello Stato di residenza, nella misura in cui sia consentita da tale Stato.
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Prourn:nir:stato:legge:1989-12-30;446#art-c-18