ConvenzioneTitolo III

Art. 25

Inviolabilità personale dei funzionari consolari

In vigore dal 9 feb 1990
Inviolabilità personale dei funzionari consolari 1. I funzionari consolari non possono essere posti in stato di arresto o di detenzione preventiva se non nel caso di infrazione passibile di una pena privativa della libertà personale di non meno di cinque anni secondo la legislazione dello Stato di residenza e sulla base di una decisione dell'autorità giudiziaria competente. 2. Ad eccezione del caso previsto al paragrafo 1 del presente articolo, i funzionari consolari non possono essere posti in stato di detenzione o sottoposti a qualsiasi altra forma di limitazione della loro libertà personale, se non in esecuzione di una sentenza giudiziaria definitiva. 3. Quando un procedimento penale è iniziato contro un funzionario consolare, egli è tenuto a presentarsi davanti alle autorità competenti. Tuttavia, detto procedimento deve essere condotto con i riguardi dovutigli in considerazione della sua posizione ufficiale, e, ad eccezione del caso previsto al paragrafo 1 del presente articolo, in maniera da ostacolare il meno possibile l'esercizio delle funzioni consolari. quando, nelle circostanze di cui al paragrafo 1 del presente articolo, si renda necessario di porre un funzionario consolare in stato di detenzione preventiva, il procedimento diretto contro di lui dovrà essere iniziato senza indugio.
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Inviolabilità personale dei funzionari consolari (Art. 25 Ratifica ed esecuzione della convenzione consolare tra la Repubblica italiana e la Repubblica tunisina, firmata a Roma il 17 ottobre 1985.) — Testo vigente | Portale Normativo