Convenzione›Titolo III
Art. 27
Immunità dalla giurisdizione
In vigore dal 9 feb 1990
Immunità dalla giurisdizione
1. Nel compimento degli atti d'ufficio i funzionari consolari e gli impiegati consolari non sono assoggettati alla giurisdizione degli organi giudiziari ed amministrativi dello Stato di residenza.
Le disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo non si applicano tuttavia in caso di azione civile:
a) che risulti dalla stipulazione di un contratto concluso da un funzionario consolare o da un impiegato consolare, nel quale egli non
rappresentava, espressamente o implicitamente, lo Stato d'invio, o
b) intentata da un terzo per un danno risultante da un incidente causato nello Stato di residenza da un veicolo, natante o un aeromobile.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1989-12-30;446#art-c-27