Convenzione›Titolo III
Art. 29
Rinuncia ai privilegi e alle immunità
In vigore dal 9 feb 1990
Rinuncia ai privilegi e alle immunità
1. Lo Stato d'invio puÒ rinunciare, nei riguardi di un membro dell'Ufficio consolare, ai privilegi ed immunità previsti dalla presente Convenzione.
2. Tale rinuncia deve sempre essere espressa e deve essere comunicata per iscritto allo Stato di residenza.
3. Se un funzionario consolare avvia un procedimento in una materia per la quale beneficierebbe dell'immunità della giurisdizione ai sensi dell', egli non può invocare l'immunità dalla giurisdizione nei confronti di ogni azione in riconvenzione direttamente connessa all'azione principale.
4. La rinuncia all'immunità dalla giurisdizione per un'azione civile o amministrativa non implica la rinuncia all'immunità per quanto riguarda le misure connesse all'esecuzione del giudizio, per le quali è necessaria una rinuncia distinta.
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Prourn:nir:stato:legge:1989-12-30;446#art-c-29