ConvenzioneTitolo III

Art. 32

Disposizioni generali sui privilegi e sulle immunità

In vigore dal 9 feb 1990
Disposizioni generali sui privilegi e sulle immunità 1. I membri dell'Ufficio consolare che sono cittadini dello Stato di residenza o di uno Stato terzo, o residenti permanenti dello Stato di residenza e svolgono in detto Stato una attività privata a carattere lucrativo, non beneficiano delle agevolazioni dei privilegi e delle immunità previsti al presente titolo, per gli atti che non sono inerenti all'esercizio delle loro funzioni. 2. I familiari di un membro dell'Ufficio consolare che sono essi stessi cittadini dello Stato di residenza o di uno Stato terzo, o residenti permanenti dello Stato di residenza, non beneficiano delle agevolazioni dei privilegi e delle immunità previsti al presente titolo. 3. Lo Stato di residenza deve esercitare la sua giurisdizione sulle persone di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo, in modo da non ostacolare l'esercizio delle funzioni dell'Ufficio consolare.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1989-12-30;446#art-c-32

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo