Convenzione›Titolo III
Art. 32
Disposizioni generali sui privilegi e sulle immunità
In vigore dal 9 feb 1990
Disposizioni generali sui privilegi e sulle immunità
1. I membri dell'Ufficio consolare che sono cittadini dello Stato di residenza o di uno Stato terzo, o residenti permanenti dello Stato di residenza e svolgono in detto Stato una attività privata a carattere lucrativo, non beneficiano delle agevolazioni dei privilegi e delle immunità previsti al presente titolo, per gli atti che non sono inerenti all'esercizio delle loro funzioni.
2. I familiari di un membro dell'Ufficio consolare che sono essi stessi cittadini dello Stato di residenza o di uno Stato terzo, o residenti permanenti dello Stato di residenza, non beneficiano delle agevolazioni dei privilegi e delle immunità previsti al presente titolo.
3. Lo Stato di residenza deve esercitare la sua giurisdizione sulle persone di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo, in modo da non ostacolare l'esercizio delle funzioni dell'Ufficio consolare.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1989-12-30;446#art-c-32