Art. 32 · Disposizioni generali sui privilegi e sulle immunità
ConvenzioneTitolo III

Art. 32

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Disposizioni generali sui privilegi e sulle immunità

In vigore dal 9 feb 1990
Disposizioni generali sui privilegi e sulle immunità 1. I membri dell'Ufficio consolare che sono cittadini dello Stato di residenza o di uno Stato terzo, o residenti permanenti dello Stato di residenza e svolgono in detto Stato una attività privata a carattere lucrativo, non beneficiano delle agevolazioni dei privilegi e delle immunità previsti al presente titolo, per gli atti che non sono inerenti all'esercizio delle loro funzioni. 2. I familiari di un membro dell'Ufficio consolare che sono essi stessi cittadini dello Stato di residenza o di uno Stato terzo, o residenti permanenti dello Stato di residenza, non beneficiano delle agevolazioni dei privilegi e delle immunità previsti al presente titolo. 3. Lo Stato di residenza deve esercitare la sua giurisdizione sulle persone di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo, in modo da non ostacolare l'esercizio delle funzioni dell'Ufficio consolare.
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