ConvenzioneTitolo III

Art. 31

Assicurazioni contro i danni causati a terzi

In vigore dal 9 feb 1990
Assicurazioni contro i danni causati a terzi I membri dell'Ufficio consolare devono ottemperare a tutti gli obblighi stabiliti dalle leggi e dai regolamenti dello Stato di residenza in materia di assicurazione per responsabilità civile per l'utilizzazione di ogni veicolo, nave o aereo.
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urn:nir:stato:legge:1989-12-30;446#art-c-31

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Assicurazioni contro i danni causati a terzi (Art. 31 Ratifica ed esecuzione della convenzione consolare tra la Repubblica italiana e la Repubblica tunisina, firmata a Roma il 17 ottobre 1985.) — Testo vigente | Portale Normativo