ConvenzioneTitolo III

Art. 26

Notifica dei casi di arresto, di detenzione o di procedimento

In vigore dal 9 feb 1990
Notifica dei casi di arresto, di detenzione o di procedimento In caso di arresto o di detenzione preventiva di un membro del personale consolare o di procedimenti penali avviati contro di lui, lo Stato di residenza è tenuto ad informarne immediatamente il Capo dell'Ufficio consolare. Se è quest'ultimo ad essere direttamente colpito da una di queste misure, lo Stato di residenza ne deve informare lo Stato d'invio per via diplomatica.
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urn:nir:stato:legge:1989-12-30;446#art-c-26

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