ConvenzioneTitolo IV

Art. 35

Ambito delle funzioni consolari

In vigore dal 9 feb 1990
Ambito delle funzioni consolari I funzionari consolari sono abilitati a: 1. Proteggere nello Stato di residenza i diritti e gli interessi dello Stato d'invio e dei suoi cittadini e favorire lo sviluppo dei rapporti nei settori commerciale, economico, turistico, sociale, scientifico, culturale e tecnico tra le parti contraenti. 2. Assistere i cittadini dello Stato d'invio nei rapporti con le autorità dello Stato di residenza. 3. Prestare soccorso e assistenza ai cittadini, persone fisiche e morali dello Stato d'invio. 4. Prendere nel rispetto delle prassi e procedure in vigore nello Stato di residenza, i provvedimenti atti ad assicurare la rappresentanza adeguata dei cittadini dello Stato d'invio presso i tribunali o le altre autorità dello Stato di residenza ed adottare misure provvisorie di salvaguardia dei diritti ed interessi di tale cittadini allorchè, a causa della loro assenza o per qualsiasi altro motivo, Essi non possono tutelare in tempo utile i loro diritti ed interessi. 5. Informarsi con tutti i mezzi leciti sulla situazione e sull'evoluzione della vita commerciale, economica, turistica, sociale, scientifica, culturale e tecnica dello Stato di residenza, riferire su tali argomenti. 6. Informarsi con i mezzi consentiti dalla legislazione dello Stato di residenza sugli incidenti che coinvolgono i cittadini dello Stato d'invio.
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Ambito delle funzioni consolari (Art. 35 Ratifica ed esecuzione della convenzione consolare tra la Repubblica italiana e la Repubblica tunisina, firmata a Roma il 17 ottobre 1985.) — Testo vigente | Portale Normativo