Convenzione›Titolo IV
Art. 35
35 / 64Ambito delle funzioni consolari
In vigore dal 9 feb 1990
Ambito delle funzioni consolari
I funzionari consolari sono abilitati a:
1. Proteggere nello Stato di residenza i diritti e gli interessi dello Stato d'invio e dei suoi cittadini e favorire lo sviluppo dei rapporti nei settori commerciale, economico, turistico, sociale, scientifico, culturale e tecnico tra le parti contraenti.
2. Assistere i cittadini dello Stato d'invio nei rapporti con le autorità dello Stato di residenza.
3. Prestare soccorso e assistenza ai cittadini, persone fisiche e morali dello Stato d'invio.
4. Prendere nel rispetto delle prassi e procedure in vigore nello Stato di residenza, i provvedimenti atti ad assicurare la rappresentanza adeguata dei cittadini dello Stato d'invio presso i tribunali o le altre autorità dello Stato di residenza ed adottare misure provvisorie di salvaguardia dei diritti ed interessi di tale cittadini allorchè, a causa della loro assenza o per qualsiasi altro motivo, Essi non possono tutelare in tempo utile i loro diritti ed interessi.
5. Informarsi con tutti i mezzi leciti sulla situazione e sull'evoluzione della vita commerciale, economica, turistica, sociale, scientifica, culturale e tecnica dello Stato di residenza, riferire su tali argomenti.
6. Informarsi con i mezzi consentiti dalla legislazione dello Stato di residenza sugli incidenti che coinvolgono i cittadini dello Stato d'invio.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1989-12-30;446#art-c-35