ConvenzioneTitolo IV

Art. 38

Decesso, tutela e misure conservative

In vigore dal 9 feb 1990
Decesso, tutela e misure conservative 1. In caso di decesso di un cittadino dello Stato d'invio nel territorio dello Stato di residenza, l'autorità competente di tale Stato ne avverte senza indugi l'Ufficio consolare. 2. a) qualora l'Ufficio consolare, informato del decesso di uno dei suoi cittadini, ne faccia domanda, le autorità competenti dello Stato di residenza, gli forniscono le informazioni che possono raccogliere al fine di compilare l'inventario dei beni ereditari e la lista degli eredi. b) l'Ufficio consolare dello Stato d'invio può domandare all'autorità competente dello Stato di residenza di adottare senza indugi le misure necessarie per la salvaguardia e l'amministrazione dei beni ereditari lasciati nel territorio dello Stato di residenza. c) il funzionario consolare può prestare la sua opera direttamente o mediante un delegato all'esecuzione delle misure di cui al comma b. 3. Se devono essere prese misure conservative e se nessun erede è presente o rappresentato, un funzionario consolare dello Stato d'invio è invitato dalle autorità dello Stato di residenza ad assistere eventualmente alle operazioni di apposizione e di rimozione dei sigilli, come pure alla compilazione dell'inventario. 4. Se, dopo il compimento delle procedure di successione nel territorio dello Stato di residenza, i beni mobili della successione o i proventi della vendita dei beni mobili o immobili spettano ad un erede, avente diritto a ricevere o legatario, cittadino dello Stato d'invio che non risiede sul territorio dello Stato di residenza e che non abbia designato un mandatario, i suddetti beni o i proventi della loro vendita sono consegnati all'Ufficio consolare dello Stato d'invio, a condizione che: a) sia provata la qualità di erede, avente diritto a ricevere o legatario; b) che gli organi competenti abbiano, ove il caso, autorizzato la consegna dei beni ereditari o dei proventi della loro vendita; c) che tutti i debiti ereditari, dichiarati nei termini prescritti dalla legislazione dello stato di residenza, siano stati pagati o garantiti; d) che le imposte relative alla successione siano state pagate o garantite. 5. in caso di decesso di un cittadino dello Stato d'invio che si trova temporaneamente nel territorio dello Stato di residenza, gli effetti personali e le somme di denaro lasciate dal defunto e che non siano stati reclamati da un erede presente, sono consegnati senza altre formalità all'Ufficio consolare dello Stato d'invio a titolo provvisorio affinché siano custoditi, fatto salvo il diritto degli organi amministrativi o giudiziari dello Stato di residenza di sequestrarli nell'interesse della giustizia. L'Ufficio consolare deve consegnare tali effetti personali e somme di denaro ad ogni autorità dello Stato di residenza che sia stata designata ai fini di assicurarne l'amministrazione e la liquidazione. Esso dovrà osservare la legislazione dello Stato di residenza per quanto concerne l'esportazione degli effetti ed il trasferimento delle somme di denaro.
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