Convenzione›Titolo IV
Art. 39
Assistenza in materia di navigazione
In vigore dal 9 feb 1990
Assistenza in materia di navigazione
Quando una nave dello Stato d'invio si trova in un porto dello Stato di residenza, il capitano e i membri dell'equipaggio della nave sono autorizzati a comunicare con il Capo dell'Ufficio consolare nella circoscrizione nella quale il porto è situato e quest'ultimo è abilitato a esercitare in tutta libertà le funzioni indicate all' senza interferenze da parte delle autorità dello Stato di residenza.
Per l'esercizio delle sue funzioni, il Capo dell'Ufficio consolare, accompagnato se egli lo desidera da uno o più membri del personale consolare, puoì salire a bordo della nave non appena sia stata ammessa alla libera pratica.
Il capitano e tutti i membri dell'equipaggio possono nella stessa maniera e per gli stessi scopi recarsi presso l'Ufficio consolare nella circoscrizione nella quale si trova la nave, e sono se, del caso, muniti a tal fine di un salvacondotto dalle autorità dello Stato di residenza. Se dette autorità vi si oppongono adducendo il motivo che gli interessati non hanno la possibilità materiale di rientrare a bordo della nave prima della sua partenza, esse ne informano immediatamente l'Ufficio consolare competente.
Il Capo dell'Ufficio consolare può richiedere l'assistenza delle Autorità dello Stato di residenza per tutte le questioni concernenti l'esercizio delle funzioni previste dal presente articolo; queste autorità prestano tale assistenza a meno che non abbiano in un caso particolare ragioni valide per rifiutarla.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1989-12-30;446#art-c-39