Convenzione›Titolo IV
Art. 43
Navi da guerra e aeromobili militari
In vigore dal 9 feb 1990
Navi da guerra e aeromobili militari
Le disposizioni degli non si applicano alle navi da guerra e agli aeromobili militari.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1989-12-30;446#art-c-43