ConvenzioneTitolo IV

Art. 43

Navi da guerra e aeromobili militari

In vigore dal 9 feb 1990
Navi da guerra e aeromobili militari Le disposizioni degli non si applicano alle navi da guerra e agli aeromobili militari.
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urn:nir:stato:legge:1989-12-30;446#art-c-43

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