ConvenzioneTitolo V

Art. 45

Disposizioni generali relative alle facilitazioni di privilegi e immunità

In vigore dal 9 feb 1990
Disposizioni generali relative alle facilitazioni di privilegi e immunità 1. Gli della presente Convenzione si applicano agli Uffici consolari diretti da un funzionario consolare onorario. inoltre, le facilitazioni, i privilegi e le immunità di detti Uffici consolari sono regolate dagli . 2. Gli /3, 29, 30 e 33 si applicano ai funzionari consolari onorari. Inoltre, le facilitazioni, privilegi ed immunità di detti funzionari consolari sono regolamentati dagli . 3. I privilegi e le immunità previsti nella presente convenzione non sono concessi ai membri della famiglia di un funzionario consolare onorario o di un impiegato di un Ufficio consolare diretto da un funzionario consolare onorario. 4. Lo scambio di valigie consolari tra due Uffici consolari situati in paesi diversi e diretti da funzionari consolari onorari è ammesso solamente con il consenso dei due Stati di residenza.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1989-12-30;446#art-c-45

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Disposizioni generali relative alle facilitazioni di privilegi e immunità (Art. 45 Ratifica ed esecuzione della convenzione consolare tra la Repubblica italiana e la Repubblica tunisina, firmata a Roma il 17 ottobre 1985.) — Testo vigente | Portale Normativo