Convenzione›Titolo V
Art. 45
Disposizioni generali relative alle facilitazioni di privilegi e immunità
In vigore dal 9 feb 1990
Disposizioni generali relative alle facilitazioni di privilegi e immunità
1. Gli della presente Convenzione si applicano agli Uffici consolari diretti da un funzionario consolare onorario. inoltre, le facilitazioni, i privilegi e le immunità di detti Uffici consolari sono regolate dagli .
2. Gli /3, 29, 30 e 33 si applicano ai funzionari consolari onorari. Inoltre, le facilitazioni, privilegi ed immunità di detti funzionari consolari sono regolamentati dagli .
3. I privilegi e le immunità previsti nella presente convenzione non sono concessi ai membri della famiglia di un funzionario consolare onorario o di un impiegato di un Ufficio consolare diretto da un funzionario consolare onorario.
4. Lo scambio di valigie consolari tra due Uffici consolari situati in paesi diversi e diretti da funzionari consolari onorari è ammesso solamente con il consenso dei due Stati di residenza.
Storico versioni
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