ConvenzioneTitolo V

Art. 49

Esenzione doganale

In vigore dal 9 feb 1990
Esenzione doganale In conformità alle disposizioni legislative e regolamentari che esso può adottare, lo Stato di residenza concede l'importazione nonché l'esenzione da ogni diritto doganale, tasse e altre imposte connesse, che non siano spese di deposito, di trasporto e oneri relativi a servizi analoghi, per gli oggetti seguenti, a condizione che siano destinati esclusivamente all'uso ufficiale di un Ufficio consolare diretto da un funzionario consolare onorario: stemmi, bandiere, insegne, sigilli e timbri, libri, stampati ufficiali, i mobili di ufficio, il materiale e le forniture di ufficio e gli oggetti analoghi forniti all'Ufficio consolare dello Stato di invio o previa sua richiesta.
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urn:nir:stato:legge:1989-12-30;446#art-c-49

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Esenzione doganale (Art. 49 Ratifica ed esecuzione della convenzione consolare tra la Repubblica italiana e la Repubblica tunisina, firmata a Roma il 17 ottobre 1985.) — Testo vigente | Portale Normativo