Convenzione›Titolo V
Art. 54
Esenzione da prestazioni personali
In vigore dal 9 feb 1990
Esenzione da prestazioni personali
Lo Stato di residenza deve esentare i funzionari consolari onorari da qualsiasi prestazione personale e da ogni servizio di pubblico interesse, di qualsiasi natura, come pure da incarichi militari quali requisizioni, tributi ed alloggi militari.
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Prourn:nir:stato:legge:1989-12-30;446#art-c-54