ConvenzioneTitolo VI

Art. 58

Esercizio delle funzioni consolari che non sono indicate in questa Convenzione

In vigore dal 9 feb 1990
Esercizio delle funzioni consolari che non sono indicate in questa Convenzione Oltre alle funzioni enumerate nella presente Convenzione, i funzionari consolari sono autorizzati ad esercitare ogni altra funzione consolare riconosciuta dallo Stato di residenza come compatibile con la loro qualifica.
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urn:nir:stato:legge:1989-12-30;446#art-c-58

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Esercizio delle funzioni consolari che non sono indicate in questa Convenzione (Art. 58 Ratifica ed esecuzione della convenzione consolare tra la Repubblica italiana e la Repubblica tunisina, firmata a Roma il 17 ottobre 1985.) — Testo vigente | Portale Normativo